Il Servizio Sismico Associato esercita la funzione di Struttra Tecnica Competente in materia sismica per conto:

  • dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano)
  • dei Comuni dell'Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo)
  • del Comune di Molinella.

Sono soggetti alle disposizioni di cui al TITOLO IV della L.R. 19/2008 "Norme per la prevenzione del rischio sismico" tutti gli interventi di  nuove costruzioni, recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.

Tale legge, per le zone di alta e media sismicità alle quali appartiene il territorio dei Comuni di competenza dell'Ufficio Pratiche Sismiche del Nuovo Circondario Imolese (escluso il Comune di Molinella che è classificato a bassa sismicità), impone la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008) come atto preventivo necessario alla nuova edificazione o alla modifica degli edifici esistenti limitatamente però alla sola parte strutturale. Essa precede l'avvio dei lavori ed è un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio benchè ad esso correlato.

Acquisizione ed esame

L'istanza di autorizzazione, presentata per via telematica tramite il portale SIS (Comuni Nuovo Circondario Imolese e Unione della Romagna Faentina) o per pec allo Sportello Unico (Comune di Molinella) viene acquisita dal Servizio Sismico Associato , quale Struttura Tecnica Competente, che provvederà ad esaminarla entro 60 giorni dalla presentazione. Il termine può essere interrotto, nel corso dell'istruttoria e per una sola volta, qualora la struttura tecnica competente richieda agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, l'integrazione della documentazione presentata ai fini della rimozione di irregolarità e vizi formali riscontrati nella documentazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica.

In assenza di specifici indirizzi regionali, le richieste di esame urgente dei progetti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, in deroga all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di autorizzazione, saranno valutate avendo riguardo all'interesse pubblico degli interventi, ai casi di oggettive situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La richiesta di esame urgente è presentata al Servizio Sismico Associato, a firma del committente, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta e, ove necessario, con allegata la relativa documentazione.

Contestualmente all'istanza di autorizzazione ad esclusione degli interventi locali, il committente è tenuto a presentare la nomina e la dichiarazione del collaudatore, così come previsto dall'art. 19 comma 2 L.R. 19/2008.

Si ricorda che tutti gli interventi di nuova costruzione, miglioramento e adeguamento, sono comunque soggetti a collaudo statico e, se realizzati in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica, sono soggetti a denuncia dei lavori di cui all'art. 65 DPR 380/01. Le eventuali varianti sostanziali alle denunce di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi del D.L. 74/12 convertito in Legge 122/12, vanno presentate come istanze di autorizzazione.

Rimborso Forfettario

L'applicazione del Titolo IV della L.R. n.19/2008 per gli interventi di cui all'art. 9 comma 1, comporta l'obbligo della corresponsione del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all'art. 20 della medesima legge.
Tale rimborso forfettario non è soggetto alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modificazioni. Il rimborso non è dovuto nei casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, per le varianti non sostanziali, per le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2008, nonché per i depositi di varianti riferiti a pratiche presentate ai sensi della L.R. 35/84 e successive modifiche e integrazioni prima del 01/06/2010.

Si precisa che, nel caso di un'unica pratica caratterizzata da una pluralità di unità strutturali differenti tra loro, è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna unità facente parte del progetto, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di unità strutturali tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola unità. Gli importi e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla D.G.R. 1934/18.

Validità

L'autorizzazione sismica ha validità 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio (art. 11 comma 5 L.R.19/2008.

Trascorsco tale periodo l'autorizzazione perde efficacia e, qualora i lavori non siano stati conclusi, occorre provvedere a richiedere una nuova autorizzazione, nell'osservanza della normativa vigente a quella data.