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Questo il contenuto del parere del CTS n. 176 del 12/11/2020
1. sono oggetto di DENUNCIA ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI);
2. in linea generale il COLLAUDO STATICO deve essere effettuato per tutte le costruzioni, le opere geotecniche, le opere di protezione ambientale quando presentino componenti rilevanti ai fini strutturali, e per gli interventi di adeguamento e miglioramento delle costruzioni esistenti di cui al Capitolo 8 delle NTC.
Per quanto attiene gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI), in accordo con quanto indicato all’art 67 commi 8-bis e 8-ter del D.P.R. 380/2001, si ritiene che il certificato di collaudo sia sostituito dalla DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE resa dal direttore dei lavori.
Ultimo aggiornamento: 06-12-2023, 14:49