Chiusura pratiche sismiche ANTE L.R. 19/2008.

Per quanto riguarda i titoli abilitativi sismici (sia depositi che autorizzazioni) conseguiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2008 (ossia precedenti al 1° giugno 2010), si informa che il CERTIFICATO DI RISPONDENZA delle opere alle norme tecniche per le costruzioni, rilasciato dall'ufficio tecnico della Regione, di cui all'art.62 del DPR 380/2001, non costituisce più una condizione per acquisire la conformità edilizia e agibilità dei lavori realizzati. Infatti la versione aggiornata dell'art.67 del DPR 380/2001, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 222/2016 e del recente decreto Sblocca Cantieri, riporta al comma 7:

"Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall’art. 62" e al comma 8-bis:"Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

Tali documenti (certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori) devono essere depositati direttamente presso il SUE del Comune di riferimento.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che, per quanto riguarda i Comuni dell’Unione, gli interventi attualmente in fase di conclusione, che siano stati depositati o autorizzati sotto il profilo sismico nel periodo intercorrente fra il 1983 (data della classificazione sismica) e il 1° giugno 2010, non necessitano più del rilascio da parte degli uffici tecnici della Regione del Certificato di rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni. Questo certificato, che era obbligatoriamente richiesto per i lavori soggetti a controllo sistematico (autorizzazioni) e per quelli soggetti a controllo a campione (depositi sorteggiati) viene ad oggi sostituito dal deposito presso il Comune del certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori, in base alla tipologia di opere, come indicato nel DPR 380 all'art. 67.

[Per approfondimenti si rimanda alla Risposta del Dott. Giovanni Santangelo, Responsabile del Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Regione Emilia-Romagna, Comunicazione PC/2018/0047412 del 10/10/2018].

Chiusura pratiche sismiche POST L.R. 19/2008.

Se al momento della presentazione ci si è avvalsi del portale regionale le pratiche sismiche presentate in vigenza della LR 19/2008 dovranno essere concluse utilizzando l’applicativo SIS, se la presentazione del progetto sismico è stata cartacea dovranno essere depositate tre copie della documentazione dovuta presso il Servizio Area Romagna di Ravenna (comunicazione fine lavori strutturale, relazione a struttura ultimata, attestazione di rispondenza del direttore del lavori o se dovuto collaudo e certificati dei materiali).

Varianti Non Sostanziali riguardanti parti strutturali (VNS) per le pratiche sismiche depositate entro il 31 dicembre 2018 (Competenza Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna)

- Per le pratiche cartacee: si richiede il deposito della documentazione di VNS (modulo MUR A.15/D.9, relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico) presso gli sportelli SUE dei Comuni, tramite invio di pec (non è più ammessa la consegna di materiale cartaceo, indipendentemente dall'origine della pratica). Tale documentazione NON deve essere inoltrata al Servizio Area Romagna - Sede di Ravenna.

- Per le pratiche SIS: si richiede il deposito della documentazione di VNS (modulo MUR A.15/D.9, relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico) presso gli sportelli SUE dei Comuni, tramite invio di pec; in aggiunta a questo, si chiede contestualmente di caricare la medesima documentazione sul portale SIS, tra le "comunicazioni post autorizzazione", al fine di una maggiore completezza e reperibilità dei documenti.