Imposta di soggiorno - vademecum
Cos'è e quando si applica
L’imposta di soggiorno è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale».
La norma consente ai comuni di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio.
Il Comune di Imola ha istituito l’imposta di soggiorno disciplinata con regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 31 del 25 febbraio 2015.
L'imposta è destinata a finanziare la promozione del sistema turistico locale mediante interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, nonché di manutenzione, di recupero, di fruizione e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Applicazione
L'imposta si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte) fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Imola, come definite dalla normativa regionale di settore.
L’applicazione dell’imposta decorre dal 25 aprile 2015.
Soggetti
E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Imola.
Tariffe
La misura dell'imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25/02/2015 e succ. modifiche negli importi di seguito indicati:
Strutture alberghiere
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Residenze turistiche alberghiere-residence
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Strutture ricettive extralberghiere
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Strutture ricettive extralberghiere per ospitalità collettiva
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Agevolazioni per gruppi organizzati intermediati da Agenzie Viaggio e Tour perator (art. 74- ter DPR 633/72)
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Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, ferma restando l’esenzione di cui al precedente punto a);
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio del circondario, in ragione di due accompagnatori per paziente, nonché i soggetti che soggiornano nel territorio comunale per trattamento in day hospital eseguito in strutture sanitarie ubicate nei comuni nell’ambito del territorio del Nuovo Circondario Imolese;
d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti (compreso l’accompagnatore turistico);
g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) il soggetto che presta volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
i) i soggetti con invalidità non inferiore al 74%;
j) gli eventuali accompagnatori di soggetti invalidi a cui viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dall’Inps e dall’Inail, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
k) i soggetti in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, nonché i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
l) i soggetti appartenenti a squadre sportive aventi sede nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese ospitate per ragioni di ritiro sportivo.
L’applicazione dell’esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g), l) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
Modulistica - dichiarazioni
L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di:
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
- per l’ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall’Ente gestore intermediario con l’Ente preposto dal Ministero dell’Interno.
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.
L'imposta non è dovuta per i soggetti residenti nel Comune di Imola
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Imola sono tenuti a:
1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell’imposta di soggiorno, del regolamento applicativo.
2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, mediante la seguente modalità:
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE O BONIFICO BANCARIO sul C.C. POSTALE n. 11286 1100 1026082394 intestato a : " COMUNE DI IMOLA IMPOSTA DI SOGGIORNO SERV. TESORERIA - IBAN: IT-66-J-07601- 02400-001026082394 "
3) dichiarare trimestralmente all’Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo:
- il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo oggetto di dichiarazione,
- il relativo periodo di permanenza,
- il numero dei soggetti esenti,
- l’imposta riscossa e gli estremi del versamento della medesima,
- i nominativi degli ospiti che non hanno versato l’imposta,
nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa.
La dichiarazione va comunque presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
Scadenze dichiarazioni e versamenti
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4) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta
applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell’Amministrazione, ai fini dell’attività di controllo e/o verifica;
5) conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno ( dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni trimestrali, ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento.
La dichiarazione, così come le certificazioni ai fini dell’esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le dichiarazioni distinti per ogni struttura.
Conto della gestione – modello 21
I Gestori delle strutture ricettive, normativamente preposti alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno, sono qualificabili come “Agenti contabili di fatto” (Delibera n.19/2013 della Corte dei Conti). La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. “maneggio”) di denaro di pertinenza pubblica.
L’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.
A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21), in duplice copia.