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In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima rata dell’IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali,  nonchè immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, delle  case  e  appartamenti per vacanze, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate.

Pertanto per accedere all’esenzione di cui sopra i soggetti passivi devono:

1)    possedere un immobile in categoria D2 o in altra categoria catastale a condizione sia adibito ad una delle attività indicate;

2)    gestire direttamente (stesso codice fiscale, quindi essere lo stesso soggetto giuridico) nell’anno 2020 l’attività presso l’immobile come da Scia o altra autorizzazione all’esercizio di impresa rilasciata;

3)    presentare dichiarazione IMU per l’anno 2020 entro il 30 giugno 2021, ai fini del riconoscimento della esenzione stessa.

Ultimo aggiornamento: 06-12-2023, 14:49