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Prorogata di sei mesi la scadenza per presentare la richiesta di saldo del Cis, il Contributo di immediato sostegno per i cittadini la cui abitazione principale sia stata allagata o direttamente interessata da frane e smottamenti che l’abbiano resa non utilizzabile.

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1080 del 15 marzo 2024, sarà possibile per i cittadini presentare la domanda di saldo entro il 30 settembre 2024.

Si ricorda che la richiesta di saldo del Cis va presentata compilando il modulo allegato B1 corredato da fatture o scontrini fiscali e che il termine del 30 Settembre è il termine ultimo per la presentazione del documento, ovvero è comunque sempre possibile la presentazione della documentazione fino a quella data presso il Comune di residenza.

Al fine della compilazione corretta del documento si ricorda che:

Per l’erogazione del saldo viene verificata, anche a campione, la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco allegato al modulo A1 e B1 e si determina l’ammontare del contributo concedibile, fino al massimo di 5000 euro, esclusa l’integrazione forfettaria prevista in caso di redazione della perizia.

Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la compilazione del modulo B1 e mediante la presentazione di documentazione giustificativa di spesa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti”), anche riferita all’acconto percepito.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.

Anche qualora la spesa sostenuta non superi l'importo dell'acconto, il beneficiario dell’acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa, relativa all’acconto ricevuto (3000 euro) presentando il modulo B1. Qualora la spesa sostenuta o ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo dell’acconto ricevuto, la somma eccedente dovrà essere restituita secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Non sono ammesse le cosiddette “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo è il 30 Settembre 2024.

Ocdpc n. 1.080 del 15 marzo 2024 | Dipartimento della Protezione Civile

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Ultimo aggiornamento: 24-09-2024, 10:45