Opere di rilevanza sovracomunale
Interventi non di competenza del servizio
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L.R. 19/2008, gli interventi sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è DI COMPETENZA DELLO STATO sono esclusi dalle disposizioni di cui al Titolo IV della stessa legge regionale per la riduzione del rischio sismico.
Ai seni dell’art. 7-bis della L.120/2020, per i progetti di lavori pubblici DI INTERESSE STATALE o comunque FINANZIATI PER ALMENO IL 50% DALLO STATO, la verifica preventiva di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 accerta anche la conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni. L’esito positivo della verifica preventiva della progettazione esclude l’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte II, capo IV, sezione II del D.P.R. 380/2001 (cioè del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture oppure dell’autorizzazione sismica preventiva), delle disposizioni di cui al Titolo II, capo III della L. 64/1974 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti e autorizzazione per l’inizio dei lavori) e di quelle di cui all’art. 4 della L. 1086/1971 (Denuncia dei lavori per le opere in c.a., c.a.p. o con struttura metallica).
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 13/2015, per gli interventi strutturali su edifici DI INTERESSE SOVRACOMUNALE il controllo dei progetti è di competenza della Regione. La DGR. 1343/2021 individua nell’Allegato 1 gli interventi strutturali di interesse sovracomunale con riferimento agli elenchi A e B e al verificarsi di una o più di queste circostanze:
a) destinazione d’uso tale da interessare potenzialmente un bacino d’utenza superiore quello del territorio comunale nel quale è posta l’opera;
b) utilizzo di sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti, e per i quali l’idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’art. 52, comma 2 del D.P.R. 380/2001, dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (§ 4.6 delle NTC2018);
c) adozione di ipotesi di progetto che necessitino di una trattazione non usuale tra quelle ordinarie e per le quali la Struttura tecnica comunale valuti, in accordo con la Struttura Regionale, di chiedere il supporto della medesima in considerazione della complessità progettuale (ad esempio nel caso di utilizzo di tecniche innovative).
Nel caso in cui si intenda presentare una pratica sismica potenzialmente riguardante uno di questi edifici di invita a contattare preventivamente il nostro Servizio per individuare la struttura tecnica competente per il controllo di merito.
Se l’intervento rientra tra quelli di rilevanza sovracomunale il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso al nostro Servizio, che provvederà a inoltrarlo alla Struttura tecnica regionale di competenza. In questo caso il rimborso forfettario per le spese istruttorie di cui alla D.G.R. 1934/2018 dovrà essere effettuato sul conto corrente postale della Regione Emilia-Romagna n.367409, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.