Descrizione del servizio

Il Servizio Sismico Associato si occupa delle seguenti attività:

  • acquisizione delle Istanze di Autorizzazione sismica per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 12 della L.R. 19/2008: controllo di completezza/regolarità formale e controllo di merito delle pratiche sismiche soggette ad Autorizzazione fino al rilascio del provvedimento finale;
  • acquisizione delle Denunce di Deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture per interventi di minore rilevanza: controllo di completezza/regolarità formale e rilascio dell’Attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008; definizione delle pratiche sismiche per le quali svolgere il controllo di merito fino al rilascio del parere finale (vai alla raccolta dei verbali dei sorteggi);
  • acquisizione dei documenti relativi alla Denuncia dei Lavori delle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/2001, per gli interventi rilevanti, di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
  • acquisizione delle verifiche tecniche e valutazioni della sicurezza ai sensi dell’art. 14 della L.R. 19/2008;
  • partecipazione a Conferenze dei Servizi convocate dai Comuni associati ove sia richiesto un contributo in materia strutturale/sismica;
  • supporto ai professionisti e agli uffici tecnici dei Comuni associati o convenzionati;
  • istruttoria delle segnalazioni di presunte violazioni sismiche e formulazione di pareri tecnici su richiesta degli uffici tecnici dei Comuni associati o convenzionati;
  • vigilanza e controlli nei cantieri.

Non si occupa di:

  • interventi riguardanti lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati (finanziati per almeno il 50% dallo Stato, compresi i fondi PNRR); la conformità alle norme tecniche per le costruzioni è accertata dalla verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
  • interventi riguardanti lavori pubblici per i quali è stato affidato l’incarico di progettazione a partire dal 01/07/2023 (quando hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo Codice Appalti); la conformità alle norme tecniche per le costruzioni è accertata dalla verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
  • interventi su opere di rilevanza sovracomunale (definite nella D.G.R. 1343/2021), poichè il controllo dei progetti è di competenza della Regione (vai alle informazioni sulle opere sovracomunali).

Contenuti

Interventi assoggettati

Sono soggetti alle disposizioni di cui al TITOLO IV della L.R. 19/2008 "Norme per la prevenzione del rischio sismico" tutti gli interventi di nuova costruzione, recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.

L'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 suddivide gli interventi strutturali nelle zone sismiche in interventi “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. L’appartenenza a ciascuna di queste macro-categorie comporta una diversa e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative. Per identificare chiaramente le caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle tre macro-categorie, sono state approvate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 30/04/2020 e la Delibera di Giunta Regionale 1814/2020  in vigore dal 23/12/2020.

La procedura tecnico-amministrativa di ogni intervento dipende dalla zona sismica del Comune e dall’accelerazione sismica di sito; per gli edifici esistenti dipende inoltre dalla categoria di intervento ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, per le nuove costruzioni dalla Classe d’Uso e dal fatto che l’intervento si discosti o meno dalle usuali tipologie oppure che per la sua complessità strutturale richieda più articolate verifiche e calcolazioni.

Le pratiche sismiche relative a interventi “rilevanti” vengono trattate col procedimento dell’autorizzazione sismica, disciplinato dall’art. 12 della L.R. 19/2008.

Le pratiche sismiche relative a interventi “di minore rilevanza” vengono trattate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, disciplinato dall’art. 13 della L.R. 19/2008.

Gli interventi “privi di rilevanza” sono invece esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito (art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, D.G.R. 2272/2016).

Rimborso Forfettario

Le pratiche sismiche soggette ad autorizzazione preventiva e a deposito, comprese le varianti sostanziali, comportano l'obbligo della corresponsione del rimborso forfettario delle spese per le attività istruttorie (art. 20 della L.R. 19/2008). Gli importi e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla D.G.R. 1934/18, le cui tabelle riassuntive sono scaricabili in formato pdf:

- Tabella A

- Tabella B

Il rimborso non è dovuto per:

  • interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. 2272/2016),
  • varianti non sostanziali (D.G.R. 2272/2016),
  • opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 17 della L.R. 19/2008),
  • depositi di varianti riferiti a pratiche presentate prima del 01/06/2010, ai sensi della L.R. 35/84 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di un'unica pratica caratterizzata da più unità strutturali differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna unità, in quanto richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di più unità strutturali identiche tra loro, il rimborso è dovuto per una sola unità. Diritti di segreteriaDal 1° gennaio 2022 nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese è richiesto il pagamento dei Diritti di segreteria per tutte le pratiche sismiche (autorizzazione e deposito) per un importo pari a 50,00 €. Sono escluse dal pagamento dei diritti le pratiche presentate:

- per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/2008 (con attestazione dell’handicap o della limitazione permanente di mobillità

- certificazione AUSL oppure certificato medico e dichiarazione sostitutiva);

- da uno dei Comuni convenzionati o una sua società partecipata;

- da altri Enti locali.

Modalità di versamento: I pagamenti degli oneri relativi alle pratiche presentate nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese devono essere effettuati tramite il portale PagoPA  Nuovo Circondario Imolese (entranext.it) , indicando la corrispondente voce di costo. Nella causale di versamento dovranno essere specificati i riferimenti della pratica sismica (Codice Accesso Unitario, Cognome e Nome del committente, importo totale del rimborso forfettario, importo dei diritti di segreteria e numero di bolli versati).

Diritti di segreteria

Dal 1° gennaio 2022 nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese è richiesto il pagamento dei Diritti di segreteria per tutte le pratiche sismiche (autorizzazione e deposito) per un importo pari a 50,00 €.
Sono escluse dal pagamento dei diritti le pratiche presentate:

-       per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 19/2008 (con attestazione dell’handicap o della limitazione permanente di mobilità  - certificazione AUSL oppure certificato medico e dichiarazione sostitutiva);

-       da uno dei Comuni convenzionati o una sua società partecipata;

-       da altri Enti locali.

Modalità di versamento pagamenti

I pagamenti degli oneri relativi alle pratiche presentate nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese devono essere effettuati tramite il portale PagoPA  Nuovo Circondario Imolese (entranext.it) , indicando la corrispondente voce di costo.

Nella causale di versamento devono essere specificati i riferimenti della pratica sismica (ID.SIS, Cognome e Nome del committente, importo totale del rimborso forfettario, importo dei diritti di segreteria e numero di bolli versati).

Pagamento imposta di bollo

L'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione sismica, è inoltrata tramite il sistema Accesso Unitario. All'istanza va allegato il modulo del pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione sismica posizionando n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad., una spettante per la presentazione dell'istanza e una per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

Con autorizzazione n. 0002088 del 09/01/2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, effettuando  un versamento unico con il totale per contributo per le spese istruttorie,  i diritti di segreteria e il bollo virtuale.

Validità del titolo sismico

L'autorizzazione sismica ha validità 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio (art. 11 comma 5, L.R.19/2008).

Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di attestazione dell’avvenuto deposito (art. 13 comma 5, L.R. 19/2008).

Trascorso tale periodo il titolo sismico perde efficacia: prima della scadenza,  è possibile chiedere una proroga di validità per una durata non superiore a 5 anni.

Trasmissione delle pratiche con Accesso Unitario

Dopo le prime settimane di utilizzo, danno alcune indicazioni operative per risolvere alcune criticità emerse.

Modulistica

In assenza di chiare indicazioni sulla validità dei moduli composti in automatico dal portale rispetto alla modulistica unificata regionale in caso di contenzioso tra committente, procuratore e tecnici incaricati, si invita ad allegare anche la scansione dei moduli originali firmati dal Committente (MUR A.2 – Istanza di autorizzazione, MUR D.2 – Deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, MUR A.4/D.4 – Nomina e dichiarazione del collaudatore). In loro assenza, a partire dalla data di questa comunicazione, l’Ufficio Sismico terrà in considerazione i moduli ricomposti dal portale sulla base di quanto compilato dal procuratore speciale, rimettendo ogni responsabilità riguardante i rapporti tra i soggetti interessati.

La Procura Speciale deve essere compilata in ogni sua parte.

 Si ricorda che in caso di firma autografa deve essere allegata la copia scansionata di un documento di identità del soggetto che ha apposto la firma.

Nomenclatura dei file

Come era anche con il SIS, nella nominazione dei file, dovranno essere evitati caratteri speciali quali ad esempio lettere accentate, apostrofi, E commerciali, simbolo dell’euro ( ~ “ # % & < > / \ @ , ; : § € ? ! + * ): il trasferimento di file così nominati potrebbe generare un errore facendo pervenire il file a 0 byte, cioè vuoto.

I punti vengono utilizzati davanti alle estensioni dei nomi per indicare i formati dei file (ad es. .jpg e . doc) e il loro utilizzo all’interno di un nome può causare perdite di file o errori.

Non devono essere usati spazi tra le parole che compongono il nome del file; pertanto potranno essere sostituiti dal trattino basso – underscore “_”.

Trasmissione di documentazione integrativa

Per trasmettere documentazione integrativa alla pratica sismica inviata tramite Accesso Unitario si invita a non utilizzare la funzione “Carica integrazione” dentro il tasto “Azioni”, ma ad utilizzare l’intervento “A.7/D.7 - Trasmissione integrazioni”, indicando i riferimenti della pratica originaria.

per approfondire: trasmissione pratiche con Lepida-Accesso Unitario