Istruzione per la chiusura delle pratiche
Chiusura pratiche sismiche ANTE L.R. 19/2008
Per quanto riguarda i titoli abilitativi sismici conseguiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2008 (ovvero i depositi e le autorizzazioni antecedenti al 1° giugno 2010), a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 55/2019 al D.P.R. 380/2001, il Certificato di Rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni rilasciato dall'ufficio tecnico della Regione (di cui all'art. 62 del D.P.R. 380/2001, ex art. 28 L. 64/1974) non costituisce più una condizione per acquisire la conformità edilizia e agibilità dei lavori realizzati. Infatti, ai sensi del nuovo art. 67, c. 3, "Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'art. 62".
Inoltre per le riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità "il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori" (art. 67, c. 8-ter).
Quindi gli interventi attualmente in fase di conclusione depositati o autorizzati sotto il profilo sismico fra la data di classificazione sismica del Comune e il 1° giugno 2010 non necessitano più del Certificato di Rispondenza delle opere alle norma tecniche per le costruzioni, all'epoca obbligatoriamente tilasciato dagli uffici tecnici della Regione su richiesta degli interessati per gli interventi soggetti a controllo sistematico (autorizzazioni) e a controllo a campione (depositi sorteggiati).
In base alla tipologia di opere, il Certificato di collaudo statico e la Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori - che sostituiscono il Certificato di Rispondenza - devono essere depositati in duplice copia cartacea all'Ente presso il quale si trova la pratica sismica (vedere la pagina Come fare per - Accesso agli Atti).
Chiusura pratiche sismiche POST L.R. 19/2008
La documentazione dovuta per la conclusione dei lavori (eventuali documenti integrativi, varianti non sostanziali, comunicazione fine lavori strutturale, relazione a struttura ultimata, attestazione di rispondenza del direttore del lavori o se dovuto collaudo e certificati dei materiali) deve essere presentata secondo le seguenti modalità.
- Se la pratica è stata presentata in copia cartacea, la documentazione conclusiva dovrà essere trasmessa in cartaceo (duplice copia);
- Se la pratica è stata presentata tramite portale SIS, la documentazione conclusiva dovrà essere trasmessa via PEC (sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it);
- Se la pratica è stata presentata eccezionalmente tramite PEC, la documentazione conclusiva dovrà essere trasmessa via PEC (sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it);
- Se la pratica è stata presentata tramite portale Accesso Unitario, la documentazione conclusiva dovrà essere trasmessa tramite Accesso Unitario.
Si ricorda di allegare le marche da bollo da 16,00 € per la Relazione a strutture ultimate, l’Attestazione di rispondenza e il Certificato di collaudo (in caso di acquisizione di documenti e atti non in regola con l’imposta di bollo si provvederà alla loro trasmissione all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate ai fini della regolarizzazione).
L’eventuale comunicazione di annullamento pratica deve essere firmata dal Committente.