SANATORIE DI TOLLERANZE COSTRUTTIVE (art. 34-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 380/2001)

A seguito dell’approvazione del D.L. 69/2024 (c.d. Salva Casa), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 105/2024, la dichiarazione di tolleranze costruttive riferite ad opere con rilevanza strutturale presuppone la presentazione di una pratica sismica “in sanatoria”.

Infatti il nuovo comma 3-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 specifica che se un intervento ricompreso nelle ipotesi di tolleranza costruttiva ricade in zona classificata sismica - ad eccezione delle zone a bassa sismicità - ed ha riguardato le strutture dell’immobile o comunque comporta effetti sulle stesse o sulla risposta delle medesime all’azione sismica, il tecnico deve asseverare il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione dell’intervento, acquisendo, a sanatoria, il titolo abilitativo sismico previsto per il tipo di opere realizzate in difformità e, quindi, a seconda dei casi:

  1. l’autorizzazione sismica, in caso di interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 94-bis;
  2. il deposito dei progetti, in caso di interventi di “minore rilevanza” di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 94-bis;
  3. la documentazione prevista per i c.d. IPRiPI (Allegato 1 della D.G.R. n. 2272/2016), per gli interventi “privi di rilevanza” per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 94-bis.

Nei casi 1 e 2, le pratiche sismiche di sanatoria potranno essere presentate indipendentemente dalla pratica edilizia, utilizzando la relativa modulistica regionale (MUR A.2 oppure MUR D.2; non saranno prese in carico attestazioni sul rispetto delle norme tecniche di riferimento redatte “in carta libera” e trasmesse a mezzo pec al nostro Servizio e/o al SUE territorialmente competente). In tal caso occorrerà indicare come titolo edilizio il fatto che si tratta di “sanatoria di tolleranza costruttiva”. Il controllo di merito di queste pratiche si svolgerà secondo la disciplina e i tempi oggi previsti per le sanatorie ordinarie.

Nel caso 3, gli IPRIPI in sanatoria non saranno soggetti al controllo di merito (salvo richieste specifiche da parte degli sportelli unici comunali), così come non sono previsti controlli da parte delle strutture tecniche competenti in materia sismica per gli IPRIPI ordinari.

Gli adempimenti relativi alla segnalazione presso l’autorità giudiziaria verranno espletati solo in caso di violazioni alle norme per le costruzioni in zone sismiche (se all’epoca della realizzazione dell’intervento da sanare il Comune era classificato sismico) e/o eventuale omessa denuncia dei lavori (art. 65 D.P.R. 380/2001, ex. L. 1086/1971).

Nel momento della presentazione della pratica edilizia, alla dichiarazione delle tolleranze costruttive di cui al comma 1-quater dell’art. 19-bis L.R. 23/2004 dovrà quindi essere allegata:

  • l’autorizzazione sismica in sanatoria precedentemente ottenuta (oppure l’attestazione da parte del tecnico incaricato dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso in assenza di richieste di integrazioni istruttorie inevase o di esito negativo del controllo stesso).
  • l’esito favorevole del controllo di merito della sanatoria a deposito precedentemente ottenuto (oppure l’attestazione da parte del tecnico incaricato dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso in assenza di richieste di integrazioni istruttorie inevase o di esito negativo del controllo stesso);
  • gli estremi del protocollo NCI della presentazione della documentazione degli IPRIPI in sanatoria e l’attestazione da parte del tecnico incaricato dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso in assenza di richieste di integrazioni istruttorie inevase o di esito negativo dell’eventuale controllo da parte del Servizio Sismico specificamente richiesto dallo sportello unico comunale.

Si specifica infine che, per definizione, le Opere Non Strutturali non riguardano le strutture; eventuali tolleranze costruttive rientranti tra le ONS non sono quindi da sanare dal punto di vista strutturale ma solo edilizio.