Le Varianti in corso d’opera al progetto esecutivo delle strutture comportano una diversa disciplina edilizia a seconda che le modifiche costituiscano o meno variazioni essenziali ai fini edilizi.

Per la definizione delle varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali si rimanda all’art. 94 bis comma 2 del D.P.R. 380/2001, all’art. 9 comma 2 della L.R. 19/2008 e alla D.G.R. 2272/2016.

Le Varianti in corso d'opera possono essere denunciate unicamente dopo aver presentato l'inizio lavori al SUE/SUAP territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'art. 15, c. 2 (per i Permessi di costruire), e art. 23, c. 2 (per le Segnalazioni certificate d'inizio attività) del D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, non è possibile presentare Varianti in corso d'opera.

VARIANTI SOSTANZIALI

Sono quelle modifiche progettuali che comportano variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.

Sono da trattarsi quali varianti sostanziali anche le cosiddette “varianti innovative”, ovvero gli interventi strutturali aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella pratica originaria che, se realizzati autonomamente, richiederebbero un apposito titolo abilitativo sismico (ad esempio, interventi locali aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella pratica originaria).

Le varianti sono modifiche in corso d’opera: per presentare una variante sostanziale occorre quindi aver comunicato allo scrivente Servizio l’inizio dei lavori strutturali della pratica sismica originaria. Se non sono iniziati i lavori occorre invece richiedere l’annullamento della pratica originaria e presentare ex novo la pratica modificata.

Le Varianti Sostanziali sono pratiche sismiche collegate alla pratica originaria; vanno presentate tramite il portale Accesso Unitario con la seguente modalità:

  1. accedere con il profilo “soggetto che presenta la pratica” e selezionare il Comune NCI di riferimento;
  2. all’interno dello sportello relativo (SUE o SUAP), selezionare “interventi in materia strutturale/sismica”;
  3. a seconda del caso, selezionare “Intervento soggetto a DEPOSITO del progetto esecutivo delle strutture” oppure “Intervento soggetto ad AUTORIZZAZIONE sismica”.

Nella compilazione si chiede di indicare nella descrizione sintetica dell’intervento il fatto che si tratta di una Variante Sostanziale, e i riferimenti della pratica sismica originaria.

Il pagamento del rimborso forfettario (ai sensi della D.G.R. 1964/2018), dei diritti di segreteria (50 €) e dei bolli (2 da 16€ per le sole autorizzazioni, se non si utilizzino bolli cartacei), deve essere effettuato attraverso il portale pago PA, accessibile al seguente link: Pagamenti Spontanei

VARIANTI NON SOSTANZIALI

Sono quelle modifiche progettuali in corso d’opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. 19/2008. Possono essere presentate entro la fine dei lavori strutturali (prima o contestualmente) ma in via cautelativa è meglio presentarle prima dell’esecuzione degli interventi modificati.

La documentazione prevista dalla D.G.R. 2272/2016 per asseverare, illustrare e dimostrare che una modifica progettuale non riveste carattere sostanziale va presentata secondo le seguenti modalità:

  • Se la pratica è stata presentata in copia cartacea, la documentazione relativa alle VNS dovrà essere trasmessa in cartaceo (duplice copia);
  • Se la pratica è stata presentata tramite portale SIS, oppure eccezionalmente tramite PEC, la documentazione relativa alle VNS dovrà essere trasmessa via PEC (sismica.nci@pec.comune.imola.bo.it);
  • Se la pratica è stata presentata tramite portale Accesso Unitario, la documentazione relativa alle VNS dovrà essere trasmessa tramite Accesso Unitario con la seguente modalità:

1. accedere con il profilo “soggetto che presenta la pratica” e selezionare il Comune NCI di riferimento;
2. all’interno dello sportello relativo (SUE o SUAP), selezionare “interventi in materia strutturale/sismica”;
3. selezionare “MUR A.15/D.9 – ASSEVERAZIONE relativa alle VARIANTI NON SOSTANZIALI riguardanti parti strutturali

Si raccomanda di verificare la presenza nei moduli e nei documenti delle firme e timbri professionali (oppure firme digitali) di tutte le figure coinvolte – progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali.