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Il decreto-legge n. 32/2019 (c.d. sbloccacantieri, convertito in Legge n. 55/2019) ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del D.P.R. 380/2001 e inserito nello stesso decreto l'art. 94-bis.

L'art. 94-bis suddivide gli interventi strutturali nelle zone sismiche in interventi “rilevanti”, “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. L’introduzione di queste tre macro-categorie ha l’intento di consentire una più razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative.

In una prima fase la D.G.R. 924/2019, in vigore dal 12/06/2019, ha individuato le riparazioni e/o interventi locali come interventi “di minore rilevanza”, sottraendoli all’autorizzazione preventiva. In seguito, per identificare chiaramente le caratteristiche sulla base delle quali un intervento può essere collocato in una delle tre macro-categorie, sono stati approvate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 30/04/2020 e la Delibera di Giunta Regionale 1814/2020  in vigore dal 23/12/2020.

Alla luce di queste modifiche, l’individuazione della procedura tecnico-amministrativa di ogni intervento dipende dalla zona sismica del Comune, dall’accelerazione sismica di sito, dalla categoria di intervento ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici esistenti e, per le nuove costruzioni, dalla Classe d’Uso e dal fatto che l’intervento si discosti o meno dalle usuali tipologie o che per la sua complessità strutturale richieda più articolate verifiche e calcolazioni.

Le pratiche sismiche relative a interventi “rilevanti” vengono trattate col procedimento dell’autorizzazione sismica disciplinato dall’art. 12 della L.R. 19/2008.

Le pratiche sismiche relative a interventi “di minore rilevanza” vengono trattate col procedimento del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture disciplinato dall’art. 13 della L.R. 19/2008.

Gli interventi “privi di rilevanza” sono invece esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito (art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, D.G.R. 2272/2016).

SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- interventi in abitati dichiarati da consolidare (art. 11, comma 2, lett. a) della L.R. 19/2008);

- sopraelevazioni di edifici (art. 11, comma 2, lett. d) della L.R. 19/2008);

- progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (art. 11, comma 2, lett. b) della L.R. 19/2008);

- interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:

-      Nei Comuni in zona II, nei siti con ag < 0,20 g (accelerazione al suolo rigido orizzontale e TR 475 anni):

a)  Nuova costruzione, adeguamento, miglioramento di edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in caso di collasso;

b)  Nuove costruzioni “complesse”, cioè che si discostano dalle usuali tipologie o che presentano complessità strutturali tali da richiedere più articolate verifiche e calcolazioni.

-      Nei Comuni in zona II, nei siti con ag > 0,20 g:

a)  Nuova costruzione, adeguamento, miglioramento di edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in caso di collasso;

b)  Nuove costruzioni “complesse”, cioè che si discostano dalle usuali tipologie o che presentano complessità strutturali tali da richiedere più articolate verifiche e calcolazioni.

c)   Interventi di adeguamento e miglioramento.

SONO SOGGETTI A DEPOSITO

I seguenti interventi, purché non riguardino abitati da consolidare, sopraelevazioni e violazioni delle norme antisismiche:

·     Gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 80 D.P.R. 380/2001, art. 17 L.R. 19/2008);

·     Gli interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

-      Nei Comuni in zona III:

a)  Interventi di riparazione e/o interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b)  Interventi di adeguamento e miglioramento;

c)   Nuova costruzione, adeguamento, miglioramento di edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in caso di collasso;

d)  Nuove costruzioni (tutte);

-      Nei Comuni in zona II, nei siti con ag < 0,20 g (accelerazione al suolo rigido orizzontale e TR 475 anni):

a)  Interventi di riparazione e/o interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b)  Interventi di adeguamento e miglioramento;

c)   Nuove costruzioni in Classe d’Uso I (con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli);

d)  Nuove costruzioni “semplici”, cioè che non si discostano dalle usuali tipologie o che non presentano complessità strutturali tali da richiedere più articolate verifiche e calcolazioni.

-      Nei Comuni in zona II, nei siti con ag > 0,20 g:

a)  Interventi di riparazione e/o interventi locali sulle costruzioni esistenti;

b)  Nuove costruzioni in Classe d’Uso I (con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli);

c)   Nuove costruzioni “semplici”, cioè che non si discostano dalle usuali tipologie o che non presentano complessità strutturali tali da richiedere più articolate verifiche e calcolazioni.

Alla luce di queste modifiche, un errato inquadramento di intervento potrebbe comportare un’errata procedura tecnico-amministrativa, con in rischio per il committente e il professionista di incorrere in violazione alla normativa antisismica (con gravi conseguenze in termini economici, di tempistiche e di responsabilità). Il Servizio è a disposizione per il supporto tecnico nell’indirizzare correttamente i casi dubbi prima della loro presentazione.

Ultimo aggiornamento: 06-12-2023, 14:49